Avvertenza:

    -  Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche'  dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono
fine   di   facilitare   la   lettura   sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
    Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

                     Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  235  (Espulsione  od  allontanamento  dello  straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea )) sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
((  Ferme  restando  le  disposizioni  in materia di esecuzione delle
misure  di  sicurezza  personali, l'espulsione e l'allontanamento dal
territorio   dello  Stato  sono  eseguiti  dal  questore  secondo  le
modalita'  di  cui,  rispettivamente,  all'articolo 13,  comma 4, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
all'articolo 20,  comma 11,  del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30. ))
  Il   trasgressore   dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche   fuori   dei   casi  di  flagranza,  e  si  procede  con  rito
direttissimo»; ))
    b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  312  (Espulsione  od  allontanamento  dello  straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia
condannato  ad  una  pena  restrittiva  della  liberta' personale per
taluno  dei  delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le
disposizioni  in  materia  di  esecuzione  delle  misure di sicurezza
personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato
sono   eseguiti   dal   questore   secondo   le   modalita'  di  cui,
rispettivamente,  all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  all'articolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.». ))
  Il   trasgressore   dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche   fuori   dei   casi  di  flagranza,  e  si  procede  con  rito
direttissimo»;
    «b-bis)   all'articolo 416-bis,   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
      1)  al  primo  comma,  le parole: «da cinque a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
      2)  al  secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
      3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle
seguenti:  «da  nove»  e  le parole: «da dieci» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici».
      4)  all'ottavo  comma,  dopo  le  parole:  «comunque localmente
denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
      5)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di
tipo mafioso anche straniere».
    b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  495  (Falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un  pubblico
ufficiale  sulla  identita'  o  su  qualita'  personali  proprie o di
altri).   -  Chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  al  pubblico
ufficiale  l'identita',  lo  stato  o  altre qualita' della propria o
dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
  La reclusione non e' inferiore a due anni:
    1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
    2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato  o  sulle  proprie  qualita'  personali  e'  resa all'autorita'
giudiziaria  da  un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero  se,  per  effetto  della  falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;
    b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
    «Art.    495-ter    (Fraudolente    alterazioni    per   impedire
l'identificazione   o   l'accertamento   di  qualita'  personali).  -
Chiunque,  al  fine  di impedire la propria o altrui identificazione,
altera  parti  del  proprio  o dell'altrui corpo utili per consentire
l'accertamento  di identita' o di altre qualita' personali, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni.
  Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria»;
    b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  496  (False  dichiarazioni  sulla  identita'  o  su qualita'
personali  proprie  o  di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o
su  altre  qualita'  della  propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni  a  un  pubblico ufficiale o a persona incaricata di un
pubblico  servizio,  nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni».
    «b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente
numero:
  "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un  ufficiale  o  agente  di  pubblica sicurezza, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio"». ))
    c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: (( «sette»; ))
      2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  «Si  applica  la  pena  della  reclusione da tre a dieci anni se il
fatto  e'  commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
      1)   soggetto   in   stato   di   ebbrezza  alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186,   comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
      2)   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.»;
      3)  al  terzo  comma,  le parole: «anni dodici» sono sostituite
dalle seguenti: «anni quindici»;
((      c-bis)   all'articolo 157,  sesto  comma,  le  parole:  «589,
secondo  e  terzo  comma»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «589,
secondo, terzo e quarto comma». ))
    d)  al  terzo  comma dell'articolo 590,  e'  aggiunto il seguente
periodo:
  «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il  fatto  e'  commesso  da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
soggetto  sotto  l'effetto  di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena  per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni
e  la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni»;
    e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
      «Art.  590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza  di  cui  all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui
all'articolo 590,  ((  terzo comma, ultimo periodo, )) le concorrenti
circostanze  attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e  114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a  queste  e  le  diminuzioni  si  operano  sulla  quantita'  di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
    f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' (( aggiunto
)) il seguente:
    «11-bis.  ((  l'avere  il  colpevole  commesso il fatto mentre si
trova )) illegalmente sul territorio nazionale.»:
    «f-bis»   ((  all'articolo 62-bis,  dopo  il  secondo  comma,  e'
aggiunto il seguente:
  «In  ogni  caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico  del  condannato  non  puo`  essere,  per  cio'  solo, posta a
fondamento  della  concessione  delle  circostanze  di  cui  al primo
comma.». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 61 e 62 codice
          penale come modificato dalla presente legge:
              «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni) - Aggravano il
          reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
          aggravanti speciali le circostanze seguenti:
                1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
                2. l'aver   commesso   il   reato  per  eseguirne  od
          occultarne  un  altro, ovvero per conseguire o assicurare a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato;
                3. l'avere,  nei  delitti colposi agito nonostante la
          previsione dell'evento;
                4. l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito con
          crudelta' verso le persone;
                5. l'avere  profittato  di  circostanze  di tempo, di
          luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata
          difesa;
                6. l'avere  il colpevole commesso il reato durante il
          tempo,   in   cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla
          esecuzione  di  un  mandato  o di un ordine di arresto o di
          cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
                7. l'avere,  nei  delitti  contro il patrimonio o che
          comunque   offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei  delitti
          determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona
          offesa   dal  reato  un  danno  patrimoniale  di  rilevante
          gravita';
                8. l'avere   aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso;
                9. l'avere  commesso il fatto con abuso dei poteri, o
          con  violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
          o  a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
          di un culto;
                10. l'avere  commesso  il  fatto  contro  un pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o  rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
          o  di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
          diplomatico  o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
                11. l'avere  commesso il fatto con abuso di autorita'
          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio,  di  prestazione  d'opera,  di  coabitazione, o di
          ospitalita';
                11-bis.  l'aver il colpevole commesso il fatto mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale.».
              «Art.  62-bis. (Circostanze attenuanti generiche). - Il
          giudice,   indipendentemente   dalle  circostanze  previste
          nell'articolo 62,  puo'  prendere  in  considerazione altre
          circostanze   diverse,   qualora   le   ritenga   tali   da
          giustificare   una   diminuzione   della  pena.  Esse  sono
          considerate  in  ogni  caso,  ai  fini dell'applicazione di
          questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche
          concorrere  con  una  o piu' delle circostanze indicate nel
          predetto articolo 62.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
          conto  dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, numero
          3), e secondo comma, nei casi previsti dall'art. 99, quarto
          comma,  in  relazione  ai  delitti  previsti dall'art. 407,
          comma 2,  lettera a),  del  codice di procedura penale, nel
          caso  in  cui siano puniti con la pena della reclusione non
          inferiore nel minimo a cinque anni
              In  ogni  caso,  l'assenza  di  precedenti condanne per
          altri  reati  a  carico  del  condannato  non  puo' essere,
          percio'  solo,  posta  a fondamento della concessione delle
          circostanze di cui al comma 1.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  157  c.p.  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.    157    (Prescrizione.   Tempo   necessario   a
          prescrivere).  -  La prescrizione estingue il reato decorso
          il  tempo  corrispondente  al  massimo  della pena edittale
          stabilita  dalla  legge e comunque un tempo non inferiore a
          sei  anni  se  si  tratta di delitto e a quattro anni se si
          tratta  di  contravvenzione,  ancorche'  puniti con la sola
          pena pecuniaria.
              Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
          riguardo  alla  pena  stabilita  dalla  legge  per il reato
          consumato  o  tentato,  senza tener conto della diminuzione
          per   le  circostanze  attenuanti  e  dell'aumento  per  le
          circostanze  aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
          quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie diversa da
          quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
          caso  si  tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
          per l'aggravante.
              Non  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 69 e il
          tempo  necessario  a prescrivere e' determinato a norma del
          secondo comma.
              Quando  per il reato la legge stabilisce congiuntamente
          o  alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
          per  determinare  il  tempo  necessario a prescrivere si ha
          riguardo soltanto alla pena detentiva.
              Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
          quella  detentiva  e  da  quella  pecuniaria, si applica il
          termine di tre anni.
              I   termini   di   cui   ai  commi che  precedono  sono
          raddoppiati  per  i  reati  di cui agli articoli 449 e 589,
          secondo,  terzo  e quarto comma, nonche' per i reati di cui
          all'art.   51,   commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
          procedura penale.
              La  prescrizione  e'  sempre espressamente rinunciabile
          dall'imputato.
              La  prescrizione  non  estingue  i reati per i quali la
          legge  prevede  la  pena dell'ergastolo, anche come effetto
          dell'applicazione di circostanze aggravanti.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 416-bis codice penale
          come modificato dalla presente legge.
              «Art.  416-bis  (Associazione  di  tipo  mafioso  anche
          straniere).  - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da sette a dodici anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da nove a quattordici anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  nove  a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei casi
          previsti dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo si  applicano
          anche  alla  camorra,  alle  altre  associazioni,  comunque
          localmente denominate, anche straniere, che valendosi della
          forza  intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono
          scopi  corrispondenti  a  quelli delle associazioni di tipo
          mafioso.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 576 codice penale come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 576 (Circostanze aggravanti. Pena di morte). - Si
          applica   la   pena   di   morte   se  il  fatto  preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso:
              1. col  concorso  di  taluna delle circostanze indicate
          nel n. 2 dell'art. 61;
              2. contro   l'ascendente   o   il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
          dell'art.  61  o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
              3. dal   latitante,  per  sottrarsi  all'arresto,  alla
          cattura  o  alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
          di sussistenza durante la latitanza;
              4. dall'associato   per   delinquere,   per   sottrarsi
          all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
              5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti
          dagli articoli 519, 520 e 521.
              5-bis)  contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un
          ufficiale   o   agente   di   P.S.,  nell'atto  o  a  causa
          dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
              E'  latitante,  agli effetti della legge penale, chi si
          trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 589 codice penale come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
          da sei mesi a cinque anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
          sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
          della reclusione da due a sette anni.
              Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni
          se  il  fatto  e' commesso con violazione delle norme sulla
          disciplina della circolazione stradale da:
                1)  soggetto  in  stato di ebbrezza alcolica ai sensi
          dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                2)  soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
          o psicotrope.
              Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
          pena non puo' superare gli anni quindici.».
              - Si   riporta  il  sesto  comma dell'art.  157  codice
          penale, come modificato dalla presente legge:
              «I   termini   di   cui  ai  commi che  precedono  sono
          raddoppiati  per  i  reati  di cui agli articoli 449 e 589,
          secondo,  terzo  e quarto comma, nonche' per i reati di cui
          all'art.   51,   commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
          procedura penale.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 590 codice penale come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   590  (Lesioni  personali  colpose)  -  Chiunque
          cagiona  ad altri per colpa una lesione personale e' punito
          con  la  reclusione  fino  a tre mesi o con la multa fino a
          euro 309.
              Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno  a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619, se e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a Euro 1.239.
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno  a  tre  anni. Nei casi di violazione delle norme sulla
          circolazione  stradale, se il fatto e' commesso da soggetto
          in  stato  di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell'art. 186,
          comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 aprile
          1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
          soggetto   sotto   l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,   la   pena  per  le  lesioni  gravi  e'  della
          reclusione  da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni
          gravissime  e'  della  reclusione  da  un anno e sei mesi a
          quattro anni.
              Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale.».